Regio Decreto del 1931 numero 1604 art. 28


A decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, i proprietari di diritti esclusivi di pesca, di cui all'art. 26 decadono dal loro diritto per non uso, o per cattivo uso, in relazione ai fini delle leggi sulla pesca, durante tre anni consecutivi, o per abituale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari attinenti alla pesca.
Contro la dichiarazione di decadenza da pronunciarsi con decreto ministeriale, è ammesso soltanto il reclamo al tribunale superiore delle acque.
Agli effetti del computo del triennio, sarà anche tenuto conto del non uso, o del cattivo uso, iniziatisi prima dell'emanazione del regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525.

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