Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 16


Le opposizioni di cui all'articolo precedente, scritte in carta da bollo da L. 4, saranno depositate nella segreteria del Commissariato regionale o inviate ad essa in piego raccomandato con ricevuta di ritorno e conterranno l'esposizione dei motivi sui quali sono fondate.
Le disposizioni di questo articolo e di quello precedente saranno riprodotte nel bando.

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