Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 18


I Commissari riesamineranno anche quelle promiscuità che per disposizioni anteriori si trovassero autorizzate, e, sentito il parere dei Comuni o delle Associazioni agrarie interessate e dell'autorità forestale, faranno anche per esse il rapporto al Ministero, proponendo, secondo la convenienza, la continuazione o lo scioglimento della promiscuità.

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