Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 14


Contro le decisioni del Commissario, nel caso con cui si consente o si nega la cessione alla popolazione della quota o parte di quota spettante al proprietario, è ammesso il ricorso al Ministro per l'economia nazionale (8), il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, deciderà definitivamente.
Per tale ricorso restano ferme, in quanto applicabili, le disposizioni del R. decreto 6 agosto 1891, n. 518, intendendosi sostituito il Commissario regionale alla Giunta d'arbitri.
Il decreto del Ministro sarà comunicato al Commissario, che ne curerà la notificazione e l'esecuzione.
Tuttavia la decisione definitiva del Ministro per l'economia nazionale non potrà aver luogo, qualora, essendo stato proposto reclamo contro la decisione del Commissario in ordine alla esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 della legge, la Corte di appello abbia ordinato la sospensione della decisione impugnata, ai termini dell'art. 32, ultimo capoverso, della predetta legge, e fino a quando la predetta sospensione non sia cessata a norma di legge.

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