Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 17


Capo III
Scioglimento delle promiscuità

Di regola i Commissari provvederanno ai termini dell'art. 8 della legge allo scioglimento di tutte le promiscuità.
Quando sia richiesta dalle parti o proposta di ufficio dal Commissario la conservazione della promiscuità, a norma dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, il rapporto da trasmettersi al Ministero dell'economia nazionale sarà corredato dalle deliberazioni che al riguardo verranno prese dai Podestà dei Comuni e dai rappresentanti delle Associazioni agrarie che vi hanno interesse e dal parere dell'autorità forestale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti