Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 81


L'ordine di deposito di cui all'art. 39 della legge sarà notificato al tesoriere comunale o ai debitori da un ufficiale giudiziario della pretura o dall'usciere dell'ufficio di conciliazione.
Le spese di notifica ed eventualmente di trasferta saranno pagate dal Commissario all'ufficiale giudiziario o all'usciere appena avvenuto il deposito.
Quando risulti la trasgressione del tesoriere comunale all'ordine di deposito, il Prefetto, su richiesta del Commissario regionale, invierà presso la tesoreria comunale un proprio commissario per la esecuzione dell'ordine, salva l'applicazione a carico del tesoriere delle sanzioni di legge.

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