Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 74


Nei casi di urgenza i provvedimenti conservativi potranno essere disposti dal Commissario anche senza citazione di parte.
Il decreto del Commissario sarà notificato agli interessati i quali avranno diritto di proporre reclamo davanti lo stesso Commissario nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il reclamo non avrà effetto sospensivo.

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