Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 71


Le istruttorie e gli atti inerenti eseguiti dagl'incaricati suddetti sono da considerarsi atti interni di ufficio, dei quali il Commissario solamente potrà disporre, se lo crederà, la comunicazione agl'interessati dopo di averli esaminati. Questa disposizione non è applicabile agli effetti dei procedimenti in contenzioso ed a tutti gli altri atti compiuti dagli incaricati medesimi col concorso delle parti.

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