Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 62


Lo scioglimento delle Associazioni agrarie, ai termini dell'art. 25 della legge, potrà essere promosso in ogni tempo, ed anche dopo che sarà completata la sistemazione del patrimonio mediante la ripartizione delle terre e la formazione dei regolamenti degli usi civici.
Saranno soppresse le Associazioni che non possedessero fondi rustici né diritti da far valere su altre terre.
I decreti ministeriali di scioglimento delle Associazioni saranno pubblicati nell'albo pretorio del Comune, a cui l'Associazione appartiene, per notizia di tutti gli interessati.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 62"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti