Regio Decreto del 1928 numero 332 art. 49


Il Commissario, approvato il piano di ripartizione, formulerà un bando col quale tutti i capi di famiglia, che credano di avere diritto a concorrere secondo le disposizioni dell'art. 13 della legge, saranno invitati a presentare le domande per l'assegnazione delle quote nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando medesimo, ed inviterà il Podestà del Comune od il presidente dell'Associazione agraria a farlo pubblicare mediante affissione all'albo pretorio e nei principali luoghi del Comune o delle frazioni interessate.
Durante il suddetto termine il bando dovrà rimanere continuamente affisso nell'albo del Comune e per lo stesso periodo di tempo il piano di ripartizione in quote resterà depositato presso la segreteria del Comune o dell'Associazione, con facoltà a chiunque di prenderne visione.

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