Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 55


Gli uffici amministrativi centrali, per il pagamento delle somme dovute dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria, assegni esigibili presso lo stabilimento dell'istituto medesimo in essi indicato.
Gli assegni sono firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati ed inviati alla ragioneria insieme ai documenti giustificativi.
Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la liquidazione della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone il visto sugli assegni e li trasmette, con i documenti giustificativi, alla Corte dei conti o al funzionario da essa all'uopo distaccato presso la ragioneria stessa.
La Corte o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori, fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla consegna direttamente (Il quarto e quinto comma del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 1, RDL 10 maggio 1925, n. 597, convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562).
La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice, ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso (Il quarto e quinto comma del presente articolo sono stati così sostituiti dall'art. 1, R.D.L. 10 maggio 1925, n. 597, convertito in legge dalla L. 18 marzo 1926, n. 562).
Se il creditore non sa o non può scrivere, la ricevuta sarà data nei modi indicati al secondo comma del successivo articolo 67.
Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito per le entrate delle rispettive amministrazioni.
Il regolamento determina entro quali limiti e con quali condizioni e modalità gli assegni, a richiesta del creditore, possano essere loro inviati a mezzo della posta.

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