Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 38bis


[Prima dell'inizio di ogni esercizio, ciascuno ministro, di intesa con quello per il tesoro, provvede a ripartire in articoli la somma stanziata sui singoli capitoli, in relazione alla natura delle spese ed all'orientamento dei servizi.
È data, tuttavia, facoltà ai ministri medesimi, d'intesa con quello per il tesoro, di effettuare trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.
Tanto la ripartizione in articoli quanto i cennati trasporti di fondi saranno disposti con decreti dei ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti] (L'art. 38-bis è stato aggiunto dal D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 600, ratificato con L. 5 gennaio 1953, n. 30. Gli artt. da 37 a 43 sono stati soppressi dall'art. 33, L. 5 agosto 1978, n. 468).

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