Regio Decreto del 1923 numero 2440 art. 17


I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione;
per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

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