Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 4


Con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del decreto reale, che riunisce uno o più distretti notarili ad altro distretto limitrofo, si intendono sciolti i rispettivi Consigli; ed il presidente del Tribunale civile del capoluogo dell'unico distretto, o un giudice da lui delegato, ne esercita le attribuzioni, ai sensi dell'art. 95 della legge.
Nei tre mesi successivi il presidente o il giudice delegato convocherà il nuovo Collegio, al fine di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio notarile; richiedendo, ove occorra, ai presidenti dei Consigli il ruolo dei notari che componevano il Collegio del rispettivo distretto notarile.
Le stesse disposizioni si osservano, in quanto siano applicabili, anche nel caso di istituzione di un nuovo Collegio.
Gli atti, i registri, i sigilli ed i fondi di cassa del Consiglio notarile del distretto soppresso sono dal presidente cessante consegnati al presidente del nuovo Consiglio entro un mese dalla costituzione, redigendone apposito verbale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti