Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 1


Disposizioni generali
Il segretario di ogni Consiglio notarile, entro la prima quindicina del mese di dicembre, compila una tabella, debitamente verificata e vistata dal presidente del Consiglio medesimo, nella quale devono essere indicati:
1° il Comune sede del Consiglio notarile, il numero ed i nomi dei suoi membri;
2° i Comuni sede dell'archivio distrettuale e degli archivi mandamentali, coi nomi degli impiegati addetti ad ogni archivio, giusta le notizie fornite dal conservatore dell'archivio distrettuale;
3° i Comuni o frazioni di Comune, sedi dell'ufficio notarile; ed il nome dei notari, dei coadiutori e di coloro che, ai sensi dell'art. 6 della legge, sono autorizzati ad esercitare temporaneamente le funzioni di notaro;
4° le sospensioni, le interdizioni, le inabilitazioni, le cessazioni temporanee dall'esercizio per qualsiasi causa; e le sopravvenute incapacità all'adempimento dell'ufficio notarile per debolezza di mente o per infermità.
Copia di tale tabella deve essere trasmessa, non più tardi del 31 dicembre di ogni anno, alla cancelleria della Corte o sezione di Corte di appello ed a quella del Tribunale o dei Tribunali civili compresi nel distretto notarile, nonchèé all'archivio notarile distrettuale ed agli archivi sussidiari e mandamentali, perchéé sia esposta al pubblico.
Essa deve essere tenuta al corrente. All'uopo il segretario del Consiglio notarile deve comunicare, di volta in volta che si verifichino, le variazioni ai cancellieri addetti agli uffici giudiziari sopra indicati ed al conservatore dell'archivio notarile distrettuale, che, a sua volta, ne dà notizia ai conservatori degli archivi notarili del distretto.
Altra copia della tabella deve inviarsi entro lo stesso termine al Ministero di grazia e giustizia.

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