Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 9


Il praticante, che intenda di proseguire la pratica presso altro notaro dello stesso distretto, deve farne analoga dichiarazione alla segreteria del Consiglio notarile, presentando il certificato di avere adempiuto i doveri della pratica pel tempo anteriore, ed il certificato di accettazione del notaro presso cui vuole continuarla.
Approvata la nuova designazione, il segretario del Consiglio notarile ne prende nota nel registro dei praticanti; e restituisce all'interessato il certificato della pratica già compiuta, dopo averlo fatto vistare dal presidente del Consiglio notarile.
Il praticante, che intenda di continuare la pratica in un altro distretto, deve uniformarsi alle disposizioni di cui sopra; ed allegare alla domanda per la iscrizione nel nuovo distretto anche la contromatrice della iscrizione precedente.
Al praticante, che non adempia nel termine di due mesi alle suindicate formalità, non sarà tenuto conto della pratica anteriormente compiuta.

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