Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 5


Al Comune capoluogo di mandamento deve essere assegnato almeno un posto di notaro, se motivi d'ordine topografico o la scarsa quantità degli affari non consiglino diversamente.
Per le revisioni della tabella, di cui all'art. 4 della legge, il reddito annuo è determinato in base all'ammontare degli onorari riscossi dai notari del distretto per gli atti stipulati nell'interesse degli abitanti del luogo.

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