Trasmissione all'archivio dell'estratto repertoriale (art. 65 l.n. )




Tra le diverse incombenze che sono a carico del notaio nei confronti dell'Archivio notarile territorialmente competente, c'è quella della trasmissione mensile dell'estratto dei repertorinota1 .

Entro il giorno 26 di ogni mese, secondo l'art. 77 l.n., il notaio ha l'obbligo di trasmettere una copia conforme per estratto delle annotazioni eseguite nei repertori, relative al mese precedente nota2 , assieme alle tasse e contributi da versare all'Archivio.

Si tratta sicuramente di una copia conforme, in carta libera, sottoscritta dal notaio anche su ogni pagina e con l'impronta del suo sigillo, così come si desume dall'art. 65 l.n., dal III comma dell'art. 78 del reg. not. nonché dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 6 novembre 1991, che in maniera esplicita afferma che la copia da trasmettere deve essere "conforme".

Nel caso in cui il notaio nel mese non avesse ricevuto atti o elevato protesti, deve trasmettere, rispettando l'identico termine, al posto della copia conforme per estratto, un certificato "negativo" in cui dichiari di non avere ricevuto alcun atto nel mese precedente.

Per quanto riguarda il registro delle somme e valori, l'obbligo di trasmettere all'Archivio copia in estratto autentico delle sole annotazioni eseguite, ha cadenza trimestrale (termine che si calcola in base all'anno solare), come prescritto dall'art. 7 della Legge 22 gennaio 1934, n. 64.

Note

nota1

Unicamente inter vivos, mortis causa e protesti cambiari.
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nota2

ST. CNN 30 marzo 1984, n. 19. "Il termine del giorno 26 di ogni mese previsto dal regolamento notarile all'art. 77 , per l'invio da parte del notaio degli estratti repertoriali relativi al mese precedente (art. 65) deve intendersi prorogato al giorno feriale successivo se cade in giorno festivo. Il silenzio delle norme sopra citate va così interpretato in virtù di un principio generale, rinvenibile sia in campo sostanziale, sia in campo processuale e in varie leggi speciali e pacificamente accolto in giurisprudenza e in dottrina, secondo il quale il termine scadente in giorno festivo va considerato prorogato al successivo giorno feriale.
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