Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali. Inapplicabiità della presunzione di buona fede possessoria in relazione ai dividenti percepiti. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 12353 del 9 maggio 2023)

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 cod.civ. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e, sugli stessi, sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' la natura stessa del rapporto obbligatorio conseguente al patto fiduciario ad escludere che al fiduciante, il quale insti per entrare nella disponibilità dei dividendi, possa essere opposta la presunzione di buona fede del possesso dei medesimi da parte del fiduciario che li abbia appresi.

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