Presunzione di contestualità tra titolo ed insorgenza del possesso



La presunzione di continuità del possesso di cui all'art. 1142 cod.civ. non include una parallela presunzione di anteriorità di esso.

L'art. 1143 cod.civ. a tal fine dispone da un lato che il possesso attuale non fa presumere quello anteriore, dall'altro che se il possessore è tale in base ad un titolo, la data ad esso relativa fa presumere che il possesso sia stato istituito in pari tempo (presunzione di contestualità tra titolo ed insorgenza del possesso) (Cass. Civ. Sez. II, 9134/93 ) nota1.

Soltanto in questa ipotesi è possibile delineare un parallelismo tra una presunzione di insorgenza del possesso contestuale al titolo ed un ulteriore presunzione di possesso intermedio a far tempo dalla data del titolo stesso: a fianco della presunzione di cui all'art. 1143 cod.civ., si può porre infatti la ulteriore presunzione di cui all'art. 1142 cod.civ..

Le cose dette non implicano che, ogniqualvolta non possa essere addotto un titolo giustificativo del possesso (si pensi al possesso esercitato ab immemore ) non se ne possano invocare gli effetti. Un conto è non presumere la sussistenza del possesso anteriore in difetto di un titolo che lo fondi, altra cosa è dare la prova del fatto che, in un determinato momento, sussisteva una situazione possessoria.

La presunzione che stiamo esaminando di contestualità tra titolo ed insorgenza del possesso vale ad agevolare il possessore, esonerandolo dal dare conto della prova pratica di esser stato tale in un certo momentonota2.

Quando manca il titolo torna a vigere il principio cardine in materia probatoria in base al quale chi intende far valere un diritto è gravato dell'onere di dar conto dei fatti costitutivi di esso (art. 2697 cod.civ.): spetta pertanto al possessore dare la prova di esser stato tale anche nel passatonota3.

Note

nota1

V. De Martino, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984, p.20.
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nota2

La dottrina sembra inoltre concorde nel non ritenere indispensabile il requisito della validità del titolo. Cfr. Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Comm. cod. civ., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.459; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.784; Protettì, Le azioni possessorie: la responsabilità e il procedimento in materia possessoria, Milano, 1974, p.488.
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nota3

Tra gli altri cfr. Montel, Il possesso, Torino, 1956, p.130.
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Bibliografia

  • DE MARTINO, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1984
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MONTEL, Il possesso, Torino, 1956
  • PROTETTI', Le azioni possessorie, Milano, 1995

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