Cass. Civ., Sez. II, n. 5091 del 3 marzo 2010. Presunzione di buona fede nel possesso e soggetto legittimato passivo nella petizione di eredità

Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 c.c.. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 c.c.. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi) La pronunzia si segnala per l'applicazione della presunzione di buona fede di cui all'art.1147 cod.civ. al soggetto legittimato passivamente nella petitio hereditatis. Il tutto in base alla considerazione della portata generale della regola, reputata non confinata all'ambito possessorio.

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