Ai sensi del II comma dell'art.
1111 cod.civ.
risulta ammissibile che i contitolari possano assumere reciprocamente l'obbligazione di rimanere tali rispetto al bene spettante pro quota a ciascuno per un tempo di durata non superiore a dieci anni. Qualora venisse determinato un termine maggiore, questo si ridurrebbe pur sempre a dieci anni. La norma prevede infine che, se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento anche in un tempo anteriore a quello pattiziamente stabilito.
E' importante porre in luce che la convenzione con la quale viene stabilita la temporanea indivisibilità, avente natura obbligatoria, risulta espressamente vincolante non soltanto per i contitolari che l'hanno stipulata, bensì anche per gli aventi causa da costoro: si tratta dunque, secondo l'opinione prevalente
nota1, di un'obbligazione
propter rem.
Note
nota1
Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.701; Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1982, p.280.
top1Bibliografia
- BRANCA, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982