Divisione alla quale partecipino coeredi nascituri



Una speciale importanza riveste, tra i casi di sospensione del diritto di domandare la divisione, quello che si riferisce all'eredità alla quale siano chiamati nascituri.

L'art. 715 cod. civ. prevede a questo proposito due distinte fattispecie:

  1. La comunione ereditaria nella quale vi sia determinazione delle quote. Può essere che il testatore abbia disposto l'istituzione di erede determinando altresì le quote spettanti a ciascuno dei beneficiati, tra i quali anche nascituri, siano essi concepiti o meno. Ad esempio: Tizio istituisce eredi in parti uguali, Primo, Secondo ed il figlio che nascerà dall'unione tra Terzo e Quarta; ovvero Tizio istituisce eredi sempre in parti eguali Primo, Secondo ed il figlio che, al tempo della morte del disponente, sta per nascere da Quarta. Dovendosi procedere alla divisione, vi prenderanno parte tutti i condividenti. Mutano però le regole finalizzate all'individuazione dei soggetti che rappresentano gli interessi del nascituro. Per quanto attiene ai nascituri non ancora concepiti, prenderanno parte all'atto i soggetti ai quali spetta l'amministrazione dei beni ad essi destinati ed ai quali detti beni sarebbero attribuiti qualora fosse certa la definitiva mancanza (al sostituto, al coerede in accrescimento, all'erede legittimo ex artt. 642 e 643 cod. civ.). Sarà necessaria l'autorizzazione giudiziale ai sensi degli artt. 644 cod. civ.e 782 c.p.c. nota1. Trattandosi di nascituri già concepiti, la rappresentanza nell'atto divisionale spetterà invece ai genitori, ai sensi dell'art. 320 cod.civ. nota2.
  2. La comunione ereditaria nella quale faccia difetto la determinazione delle quote. L'ultimo comma dell'art. 715 cod. civ. prevede che, quando tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non ancora concepiti che siano stati istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri (art. 715, ultimo comma, cod. civ.) nota3. Ad esempio: Primo istituisce eredi in parti uguali tra loro tutti i figli (nati e nascituri) del proprio nipote Secondo. Al tempo della morte di Primo, Secondo ha un solo figlio, Terzo, il quale, maggiorenne, desidererebbe procedere alla divisione. Non risulta tuttavia possibile sapere quanti saranno i lotti, essendo Secondo ancora in grado di procreare. Per Terzo esiste comunque la possibilità, ai sensi del IV comma dell'art. 715 cod. civ., di domandare all'autorità giudiziaria l'att ribuzione di tutti o di parte dei beni ereditari, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri. Si avrebbe, nel caso, un provvedimento giudiziale di esclusione nota4. Vale a dire che il giudice non attribuisce alcunché ai nascituri non concepiti, giungendo anzi ad espungerli dalla partecipazione alla comunione per il tramite dell'assegnazione pro diviso di tutti i beni ereditari agli altri coeredi viventi. Si tratta comunque di un provvedimento provvisorio, da ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva della nascita nota5 (in questo senso deve essere interpretato il riferimento della legge alle cautele nell'interesse del nascituro).


Note

nota1

Discussa è l'individuazione del soggetto in capo al quale spetti la legittimazione a presentar il ricorso per i nascituri non ancora concepiti. Una prima tesi ritiene che legittimati sarebbero gli amministratori dei beni lasciati ai nascituri ex artt. 642 e 643 cod.civ., perché ad essi spetterebbero tutti i poteri connessi con la generale amministrazione (così Lorefice, Dei provvedimenti di successione, Padova, 1991, p. 106); una seconda tesi invece ritiene sussistere una legittimazione congiunta tra coeredi, futuri genitori ed amministratore dei beni, in relazione al potenziale conflitto tra i diversi soggetti interessati (De Cesare-Gaeta, Le ipotesi divisionali, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.36); un'ultima opinione sostiene infine che la legittimazione spetterebbe ai genitori del nascituro (Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p.979 e Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.704).
top1

nota2

La dottrina appare divisa circa la competenza in caso di divisione ereditaria. Prevale l'opinione che considera competente il giudice delle successioni, ex art. 747 c.p.c. . Si veda p. es., Mazzacane, La giurisdizione volontaria nell'attività notarile, Roma, 1980, pp. 36 e ss.; cfr. anche Cass.Civ. Sez.I, 2994/97 . La questione viene più approfonditamente affrontata altrove.
top2

nota3

V. De Cesare-Gaeta, op.cit., p.34.
top3

nota4

Cfr. Capozzi, op.cit., p.704.
top4

nota5

Auciello-Badiali-Iodice-Mazzeo, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 2000, p.202; Forchielli, Della divisione, in Commentario cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.62. Sulla competenza dell'organo giudiziario ad emettere questo provvedimento si è soliti distinguere l'ipotesi in cui sussistano contrasti tra coeredi e genitori legali rappresentanti del nascituro, dall'ipotesi in cui vi sia accordo tra i medesimi soggetti. Mentre nel primo caso la competenza sarà come d'ordinario del giudice del contenzioso, nel secondo si dovrebbe instaurare un procedimento di volontaria giurisdizione: non si dovrebbero tuttavia applicare le norme in materia di divisione con coeredi nascituri, ma la più generale norma che regola gli atti dispositivi dei beni ereditari (cioè l'art.747 c.p.c. ) (così Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 2002, p. 691).
top5

Bibliografia

  • AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia: manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi, Milano, 2000
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • LOREFICE, Dei provvedimenti di successione, Padova, 1991
  • MAZZACANE, La giurisdizione volontaria nell'attività notarile, Roma, 1980
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Divisione alla quale partecipino coeredi nascituri"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti