Sospensione della divisione per volontà del testatore



Il II e III comma dell'art. 713 cod.civ. legittimano l'intervento del testatore in termini limitativi rispetto al diritto di ciascun contitolare dei beni ereditari di ottenere la divisione degli stessi in alcuni casi tassativamente predeterminati. La natura giuridica della relativa clausola testamentaria, che può essere ricondotta all'ambito delle particolari norme disposte dal testatore per formare le porzioni di cui al I comma dell'art. 733 cod.civ. , ne condivide la medesima qualificazione in chiave di onere o modo.

Quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può infatti disporre che la divisione non abbia luogo nel tempo che precede l'anno dal compimento della maggiore età dell'ultimo nato. Al di fuori di questo caso, in cui la giustificazione si rinviene nella tutela degli interessi di soggetti che possono non essere ancora in grado di esprimere preferenze o di sostenere le spese e gli oneri comunque connessi alle operazioni divisionali nota1, il testatore può altresì disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso un termine non eccedente i cinque anni dalla sua morte.

Se si pensa al fatto che tra i coeredi vi possono essere (questo sarà per lo più il caso ordinario) anche legittimari, risulta evidente che la disposizione si pone come parzialmente derogatoria rispetto al divieto di apposizione di pesi o limitazioni sulla quota di riserva di cui all'art. 549 cod.civ. nota2.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 713 cod.civ. , in ambedue i casi di limitazione del diritto di domandare la divisione l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

Note

nota1

Cfr. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.619.
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nota2

Si veda Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.106; De Cesare-Gaeta, La comunione e la divisione ereditaria, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.14.
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • DE CESARE-GAETA, La comunione e la divisione ereditaria, le ipotesi divisionali, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno , vol. II, 1994
  • MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione legittima., Milano, Tratt.dir.civ. e comm. dir. Cicu Messineo, 1973

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