Legge del 1941 numero 633 art. 11


1. Alle amministrazioni dello Stato,...[Il partito nazionale fascista], alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
(Il partito nazionale fascista è stato soppresso con R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704)
2. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

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