Obbligazioni del comodatario



Una volta che il comodatario ha ricevuto in consegna la cosa egli è tenuto a custodirla nota1 ed a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 cod.civ.).

In particolare, secondo la norma citata, il comodatario non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. In questo senso è possibile che le parti stabiliscano una compiuta disciplina contrattuale dell'utilizzo del bene (determinandone le modalità, la durata, speciali prescrizioni e divieti) nota2. Per lo più si reputa che il comodatario possa appropriarsi dei frutti che la cosa è in grado di produrre. Nell'ipotesi in cui il comodato avesse ad oggetto titoli azionari, a costui spetterebbe il diritto di esprimere il voto in assemblea nota3 .

Per quanto attiene alle spese di conservazione l'art. 1808 cod.civ. detta il criterio in base al quale non possono essere rimborsate quelle ordinarie, che siano cioè funzionali a consentire il godimento della cosa. Al contrario, quelle straordinarie, finalizzate alla conservazione della cosa, dovrebbero venir rimborsate dal comodante quando si fossero palesate necessarie ed urgenti. Sembra che il legislatore abbia condizionato il diritto del comodatario di essere rimborsato non già semplicemente in base alla natura (ordinaria o straordinaria) della spesa, bensì in relazione alla necessità ed urgenza di provvedervi quand'essa corrispondesse all'interesse di conservare il bene nota4. Dunque non spetta alcun rimborso delle spese che facciano difetto dei citati requisiti, quand'anche sostenute in maniera ingente. Per di più va anche esclusa l'applicabilità di norme quali l'art.936 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 1216/12).

In relazione alle eventuali addizioni o miglioramenti introdotti, è stata prospettata l'applicazione analogica della normativa sulle locazioni (artt. 1582 e 1593 cod.civ.) nota5.

E' appena il caso di osservare che un'obbligazione fondamentalmente a carico del comodatario è quella relativa alla restituzione del bene al comodante (art.1809 cod.civ.). L'eventuale condotta inadempiente del comodatario non potrebbe rinvenire un rimedio in una condanna di costui ad effettuare una prestazione equivalente, ma soltanto al risarcimento del danno (Cass.Civ.Sez.III, 2887/82). E' escluso al proposito ogni automatismo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13071/2018).
La restituzione deve essere fatta al termine convenuto. In difetto di indicazione di un termine la cosa va restituita nel momento in cui il comodatario se ne è servito conformemente al contratto.

Il II comma dell'art. 1809 cod.civ. legittima comunque il comodante a richiedere la restituzione anche prima dell'eventuale scadenza. Se infatti durante il termine convenuto, o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e imprevisto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.

L'azione di restituzione ha carattere essenzialmente personale e non richiede che sia data la prova della titolarità di un diritto sulla cosa comodata, essendo sufficiente dar conto dell'aver avuto la disponibilità del bene e di averlo consegnato in uso gratuito (Cass.Civ.Sez.II, 1083/81).

Quando il comodato sia stato stipulato senza determinazione di durata, l'art. 1810 cod.civ. impone al comodatario la restituzione della cosa a semplice richiesta del comodante nota6 .

Il caso del perimento del bene è disciplinato dagli artt. 1805 e 1806 cod.civ.; il deterioramento dal successivo art. 1807 cod.civ.. Assai particolare è il modo di disporre del I° comma della prima tra le citate norme, ai sensi della quale il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il II comma dell'art. 1805 cod.civ., laddove afferma la responsabilità per la perdita della cosa avvenuta per causa a lui non imputabile per il comodatario che abbia impiegato la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, non è altro se non la conferma del principio generale di cui all'art.1221 cod.civ., norma che consente la prova della causa alternativa ipotetica nota7 . E' infatti ammessa al comodatario la prova che la cosa sarebbe egualmente perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito. La regola è stata reputata applicabile anche nell'ipotesi di mero deterioramento (Cass.Civ.Sez. III, 13691/01).

Con tutta evidenza il comodatario è responsabile per l'avaria o il deterioramento della cosa prestatagli. Qualora quest'ultima si sia deteriorata per il solo effetto del normale utilizzo e senza che a carico del comodatario possa ravvisarsi un comportamento negligente, costui non ne risponde (art. 1807 cod.civ.) nota8.

Occorre inoltre notare che l'art.1806 cod.civ. prevede una presunzione legale di accollo al comodatario del rischio del perimento fortuito del bene, per il caso particolare in cui le parti abbiano provveduto ad effettuare una stima del bene al momento della conclusione del contratto. Il carattere dispositivo della norma consente tuttavia di provare che in concreto sussistesse una diversa volontà delle parti, in quanto la stima rispondeva ad altre finalità (come per esempio, nel caso essa intendesse assolvere alla funzione di preventiva liquidazione del danno per il caso di perimento imputabile) nota9. Questa fattispecie configura una particolare ipotesi di estinzione del contratto di comodato, tema al quale si rinvia per un suo approfondimento.

Ai sensi del III comma dell'art. 1804 cod.civ. il comodatario non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Vedremo più approfonditamente l'implicazione pratica di questa norma con riferimento al tema del subcomodato.

Note

nota1

Così il comodatario risponderà dell'eventuale furto o sottrazione di quanto consegnatogli, dovendo, allo scopo di sottrarsi alla conseguente responsabilità, dare la prova precisa di aver adottato le convenienti cautele atte ad impedire l'evento. Non sarebbe pertanto sufficiente dar conto di aver tenuto una condotta diligente ai sensi dell'art.1176 cod.civ. (cfr. Cass. Civ., sez.III, n.16826/2003). Nell'ambito dell'obbligazione di custodire v'è anche quella di avvisare il comodante di eventuali molestie di diritto provenienti da terzi. Secondo un'opinione (Teti, voce Comodato , in Dig.disc.priv., vol.III, 1988, p.44) potrebbe al comodato farsi applicazione del II comma dell'art. 1585 cod.civ., dettato in materia di locazione, dalla quale scaturisce per il conduttore un pari diritto personale di godimento. Il comodatario potrebbe dunque agire allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni che discendono dalle molestie di fatto provenienti da terzi. A giudizio di altri (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.655) il diritto del comodatario ad agire contro gli atti lesivi di terzi troverrebbe invece la propria giustificazione nella regola generale della responsabilità civile extracontrattuale ex art.2043 cod.civ., senza che si debbano scomodare le norme in materia di locazione.
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nota2

nota2 Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.27.
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nota3

Così Santilli, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1449. top3

nota4

E' richiesto cioè il principio dell'utile gestione per il comodante affinchè il comodatario possa essere rimborsato delle spese (straordinarie) sostenute. Non sussisterebbe perciò un generico obbligo del comodante di mantenere la cosa in stato di servire all'uso convenuto, come alcuni pretendono (Fragali, Del comodato, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.340).
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nota5

Giampiccolo, cit., p.41; Teti, cit., p.48 e Scozzafava, Il comodato, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.638.
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nota6

Si sostiene (Luminoso, voce Comodato, in Enc.giur.Treccani, vol.VII, 1988, p.5) che questa particolare fattispecie (comodato senza indicazione di durata) legittimerebbe anche un potere di recesso ad nutum a favore del comodatario analogo a quello espressamente previsto dall'art.1810 cod.civ. per il comodante.
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nota7

Luminoso, I contratti tipici ed atipici, cit., p.657.
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nota8

La prova liberatoria a carico del comodatario si sostanzia nella dimostrazione che l'evento all'origine del perimento o del deterioramento deriva dall'uso pattuito o normale del bene comodato, ovvero da causa a lui non imputabile (Giampiccolo, cit., p.28).
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nota9

Dammaco, Il contratto di comodato e la presunzione di acquisto e di cessione, in Consulenza, 1983, p.64.
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Bibliografia

  • DAMMACO, Il contratto di comodato e la presunzione di acquisto e di cessione, Consulenza, 1983
  • FRAGALI, Del comodato, Bologna - Roma, Comm.cod.civ., 1966
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • LUMINOSO, Comodato, Enc.giur.Treccani, VII, 1988
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • SANTILLI, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999
  • SCOZZAFAVA, Il comodato, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, XII, 1985
  • TETI, Comodato, Dig. disc. priv., IV, 1988

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