Immobile già concesso in locazione o in comodato, Occupazione immobiliare abusiva, risarcimento del danno. Pregiudizio in re ipsa: esclusione. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13071 del 25 maggio 2018)

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile concesso in locazione o in comodato il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso, configurando così un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008: secondo la quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato), sia con l'ulteriore e più recente intervento della S.C. (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.. Ne deriva che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione esclude qualsiasi automatismo in tema risarcitorio: non è pertanto sufficiente allegare il mero fatto della natura abusiva dell'occupazione per far discendere un'obbligazione risarcitoria necessaria. Ciò non toglie che il pregiudizio e l'entità dello stesso non sia ricavabile anche in base a presunzioni semplici, sulla scorta cioè di ragionamenti logico-deduttivi anche elementari e fondati sull'esperienza quotidiana.

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