Contratto di comodato e spese di ristrutturazione sostenute dal comodatario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1216 del 27 gennaio 2012)

L'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l'art. 6 l. n. 392/1978, il contratto di comodato, di guisa che permane l'applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale. Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante.
L'art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico, vero e proprio "tormentone" dei nostri tempi, è quello dei genitori proprietari dell'immobile, i quali lo concedano in comodato ad un figlio che colà vada ad abitarvi con la propria coniuge. Successivamente, all'esito della separazione personale della coppia e dell'immancabile assegnazione della casa coniugale alla moglie (spesso con prole), si manifestano tutti i problemi del caso. Questa volta il nodo è costituito dalle spese effettuate per provvedere alla manutenzione del bene sostenute dal genero e che costui, accompagnato alla porta, reclama. Quando questi esborsi non siano stati giustificati dall'urgenza ed indispensabilità non sono ripetibili: questa la condivisibile decisione della S.C..
Già, ma cosa dire quando il genero abbia ristrutturato integralmente a proprie spese un appartamento prima vetusto, ancorchè funzionale? Forse un rimedio potrebbe essere rinvenuto nella praticabilità dell'azione di ingiustificato arricchimento.

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