Cass. civile, sez. III del 2001 numero 13691 (06/11/2001)


L'art.1805, secondo comma, cod.civ.- a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per uso diverso, o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito - benchè faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.

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