Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 127


CAPO III Regole generali e controlli (REGOLE GENERALI)

01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela. A questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni.
02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal CICR.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.
1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono rese almeno in lingua italiana.
2. Le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB.
(L'intero Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-bis - già modificato dagli artt. 26 e 27, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, dagli artt. 25, comma 1, e 29, D.Lgs. 28 dicembre 2005, n. 262, dal comma 6 dell'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - è stato così sostituito con l'attuale Capo III, comprendente gli articoli da 127 a 128-ter, dal comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (come modificato dal comma 4 dell'art. 3, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169) a decorrere dal 2 gennaio 2011 ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs. n. 141 del 2010, come sostituito dal comma 2 dell'art. 4, D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 127"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti