Cass. Civ., sez. I, n. 26842/2008. Violazioni delle norme in tema di diritto di opzione del singolo socio ante riforma del 2003: mera annullabilità della deliberazione assembleare.

La nullità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. - nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs n. 6/2003 - ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio, mentre il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci o di gruppi di essi determina un'ipotesi di semplice annullabilità della delibera. Pertanto la violazione delle norme in tema di diritto di opzione determina l'annullabilità e non la nullità del deliberato assembleare, non avendo tale violazione alcuna valenza di ordine generale, ma essendo, invece, funzionale all'interesse del singolo socio a mantenere inalterata la sua partecipazione proporzionale al capitale sociale anche in caso di aumento del capitale medesimo. Non può, conseguentemente, configurarsi la nullità (per illiceità dell'oggetto) di una deliberazione che sacrifichi il diritto di opzione al solo scopo di azzerare fraudolentemente la partecipazione del socio alla società, atteso, peraltro, che l'intento di piegare la deliberazione a finalità di prevaricazione della minoranza è da tempo ricondotto dalla giurisprudenza alla figura dell'eccesso di potere, inteso come violazione del canone di buona fede nell'esecuzione dei rapporti contrattuali, dal quale deriva l'annullabilità della deliberazione.

Commento

Sotto il vigore della normativa ante riforma del 2003, la deliberazione assembleare che si fosse concretata nella violazione di diritti soggettivi del singolo socio (in relazione ai quali è stata configurata, mutuando una terminologia propria delle scienze amministrativistiche, una situazione di carenza di potere) non avrebbe comunque dato causa ad un ipotesi di nullità per illiceità ex art. 2379 cod.civ, bensì a mera annullabilità. La conclusione vale, a fortiori, nell'attuale sistema, volto a circoscrivere maggiormente l'ambito della più grave forma di invalidità.

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