Cass. civile, sez. III del 1998 numero 4441 (04/05/1998)


In tema di responsabilità disciplinare del notaio, nel caso in cui il notaio (intervenuto all'assemblea straordinaria di una società nella quale vadano osservate le norme sulle società per azioni) abbia fatto constare nel verbale una deliberazione di contenuto nullo per impossibilità giuridica dell'oggetto, l'azione disciplinare non può essere promossa per il fatto della redazione del verbale in conformità della deliberazione presa; può essere bensì promossa se il notaio non ha rifiutato il suo ministero in presenza di un avviso di convocazione dell'assemblea dal quale risultava che essa avrebbe deliberato su oggetto giuridicamente impossibile, come poi è avvenuto (la Cassazione ha ritenuto nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea straordinaria che attribuiva all'assemblea ordinaria il potere di modificare l'atto costitutivo quanto all'ubicazione della sede sociale).L'improcedibilità dell'azione disciplinare contro i notai per il decorso della prescrizione opera quale diretto effetto della legge e deve essere rilevata anche di ufficio dalla Corte di Cassazione: quindi, pur in mancanza di un motivo del ricorso, la Corte ha il potere di rilevare e dichiarare la prescrizione dell'azione disciplinare maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, sempre che sulla parte della sentenza che ha accertato l'illecito non si sia formato il giudicato.

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