Codice Civile art. 2486


POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.
(Comma aggiunto dall’art. 378, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)
(Il Capo VIII del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2498 a 2504-decies, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 2484 a 2496, dall'art. 4, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, rettificato con avvisi pubblicati nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153 e nella Gazz. Uff. 18 luglio 2003, n. 165)

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