Tribunale di Trento del 2001 (08/02/2001)


L'enunciazione "modifica dello statuto sociale" nell'ordine del giorno di convocazione dell'assemblea, pur in assenza di specifica indicazione degli articoli oggetto di modifica, non è causa di nullità della deliberazione quand'anche adottata in composizione non totalitaria. Pertanto, il notaio che chieda l'iscrizione nel registro delle imprese del relativo verbale, non contravviene nè al divieto sancito dall'art. 28 legge 16 febbraio 1913 n.89, nè a quello introdotto dal nuovo testo dell'art. 4211 comma 1 cod.civ..

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