Immediatezza



La caratteristica dell' immediatezza evoca il fatto che la realizzazione dell'interesse del titolare del diritto non avviene in via mediata, dipendente dalla condotta di altri soggetti (nell'ambito cioè di un rapporto giuridico). Essa scaturisce direttamente dalla relazione tra il titolare e la cosa nota1.

A proposito di immediatezza deve essere sciolto un equivoco: che cioè la medesima abbia a che fare con la semplice possibilità da parte del titolare del diritto di soddisfare immediatamente il proprio interesse senza che vi sia bisogno della cooperazione giuridica altrui. Proprio in considerazione di questo aspetto, parte della dottrina attribuisce infatti la caratteristica in esame ai diritti potestativi e ad altre situazioni che non hanno nulla a che vedere con i diritti reali.

Questa opinione può essere accolta soltanto a condizione di ridurre il carattere in esame alla stregua di un dato puramente descrittivo, eliminandone la portata strutturale.

L'immediatezza in senso proprio vale infatti a connotare la relazione giuridica intercorrente tra un soggetto (il titolare del diritto reale) ed un oggetto (il bene). Non sembra aver nulla a che fare con il rapporto giuridico, il quale, come tale, intercorre tra due distinti soggetti.

Dire che il diritto potestativo è connotato da immediatezza significa utilizzare questa attribuzione operando una commistione tra rapporti giuridici (cioè relazioni intersoggettive) e relazioni, vale a dire al nesso che unisce soggetti ad oggetti.

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Nel diritto di credito occorre piuttosto la collaborazione del debitore, il quale è correlativamente tenuto ad una condotta oggetto dell' obbligazione.

E' vero che nel diritto potestativo il soggetto passivo si trova in una posizione di soggezione tale da rendere possibile al soggetto titolare del diritto di attivarsi senza la cooperazione del primo. E' tuttavia altrettanto rispondente al vero che una cooperazione del soggetto passivo è comunque indispensabile, almeno nella misura in cui è funzionale al mantenimento della situazione giuridica idonea a consentire l'esercizio del diritto potestativo (es.: colui che ha stipulato un patto di opzione relativamente alla vendita di un bene deve mantenerne la proprietà).

E' l'immediatezza caratteristica propria di tutti i diritti reali?

Se per la proprietà ed i diritti reali di godimento in genere la risposta affermativa è evidente, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda le figure del pegno, dell'ipoteca e delle servitù negative.

Secondo un'opinione nota2 esse difetterebbero della caratteristica dell' immediatezza. Altri sostengono invece che l'immediatezza nei diritti reali di garanzia potrebbe essere ravvisata nella possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio interesse senza la cooperazione del debitore. Si è tuttavia rilevato che occorrerebbe a tal fine pur sempre l'attivazione del procedimento giudiziario di espropriazione. Occorre per di più notare che il possesso nel pegno non è finalizzato al godimento del bene: esso è previsto per ragioni di carattere pubblicitario, ponendosi lo spossessamento della cosa mobile non registrata sullo stesso piano dell'iscrizione ipotecaria per gli immobili ed i mobili registrati.

La stessa cosa è a dirsi per le servitù negative. Il tutto parrebbe risolversi nell'ambito di un rapporto obbligatorio, nel quale il soggetto passivo è identificato in relazione alla proprietà del bene onerato. Si è cercato di ricondurre tali elementi nell'ambito della realità affermando che chiunque è tenuto a rispettare il contenuto della servitù negativa, non solo il titolare del fondo servente. Questo aspetto, idoneo a differenziare la servitù negativa dall'obbligazione negativa evoca tuttavia non già il carattere dell'immediatezza bensì quello, differente, della cosiddetta sequela o inerenza passiva.

Note

nota1

Si veda p.es. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.128.
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nota2

Così Giorgianni, Diritti reali (diritto civile), in N.mo Dig. it., pp.748 e ss..
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GIORGIANNI, Diritti reali (diritto civile), Torino, N.sso Dig. It., V, 1960

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