Codice Civile art. 140


INOSSERVANZA DEL DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE
1. La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell' articolo 89, l' ufficiale che lo celebra e l' altro coniuge sono puniti con l' ammenda da euro 20 a euro 82.
(Articolo cosi sostituito dall'art. 23 della Legge 19 maggio 1975, n. 151)
(Importo elevato dagli artt. 113 e 114 della Legge 28 novembre 1981, n. 689)

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