Nomina e revoca degli amministratori (società in accomandita semplice)



Ai sensi dell'art. 2319 cod. civ. , qualora l'atto costitutivo non contenga differenti disposizioni, per la nomina degli amministratori come anche per la loro revoca nell'ipotesi di cui al II comma dell'art. 2259 cod. civ. (vale a dire nel caso in cui la nomina scaturisca da atto separato), sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. La norma, di chiara natura dispositiva, pone una regola specifica, propria dell'accomandita semplice. Essa tuttavia presuppone la generale distinzione, relativamente alla fonte della nomina, tra amministratori nominati nell'atto costitutivo della società ed amministratori nominati con atto separato nota1. Se la nomina è stata effettuata nell'atto costitutivo, la revoca non è praticabile se non con l'unanimità dei soci (senza distinzioni tra accomandanti e accomandatari) ovvero per giusta causa (Tribunale di Milano, 21/10/1993 ; Cass. Civ. Sez. I, 3028/76 ). Al riguardo vale la regola generale, dettata in materia di società semplice, di cui all'art. 2259 cod. civ. . E' salvo comunque quanto previsto nei patti sociali, ai sensi dell'art. 2252 cod. civ. .

A ciò va aggiunto come si reputi comunemente (applicando in via analogica l'art. 2259 cod. civ.), sia nel caso in cui la nomina dell'amministratore tragga vita dall'atto costitutivo, sia in quello in cui essa discenda da atto separato, che anche il singolo accomandante possa richiedere in via giudiziale della revoca per giusta causa degli amministratori nota2. E' peraltro evidente che questa sarebbe la sola via praticabile in presenza di due soli soci di cui uno accomandatario, l'altro accomandante. Si tende invece ad escludere che, una volta revocato giudiziariamente l'amministratore, costui possa essere sostituito da altro soggetto nominato per la stessa via (Tribunale di Napoli, 02/03/1994 ). Formalmente diversa dalla revoca è l'esclusione, che può, come ogni altro socio, investire l'accomandatario (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 26059 del 5 settembre 2022). Il provvedimento, disciplinato in generale dall'art. 2286 cod.civ., pone delicati problemi nell'ipotesi in cui sia adottato nei confronti dell'unico accomandatario. Nel senso della praticabilità a maggioranza cfr. Tribunale di Napoli, (ordinanza) 1 marzo 2010. La conseguenza del venir meno dell'unico accomandatario determinerà la necessità di ripristinare la La conseguenza del venir meno dell'unico accomandatario determinerà la necessità di ripristinare la categoria entro i termini di legge, sotto pena dello scioglimento della società.

Note

nota1

Lo stesso criterio viene applicato nel caso in cui si debba revocare un amministratore nominato con atto separato, con la precisazione che, in caso di revoca senza giusta causa, l'amministratore ha diritto al risarcimento dei danni subiti.
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nota2

Campobasso, Diritto commerciale, vol. II, Torino, 1997, p. 127; Montalenti, Il socio accomandante, Milano, 1985, p. 305.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, Torino, II, 1997
  • MONTALENTI, Il socio accomandante, Milano, 1985

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