Tribunale Napoli (ordinanza) 1 marzo 2010. Esclusione del socio accomandatario per gravi inadempienze

Nella società in accomandita semplice, verificandosi gravi inadempienze del socio accomandatario, l'esclusione può essere decisa dalla maggioranza dei soci accomandanti secondo le regole di cui all'art. 2286 cod.civ. I comma anche in difetto di convocazione del socio da escludere.

Commento

(di Daniele Minussi) Va osservato come l'esclusione sia diversa dalla revoca per giusta causa. Il primo rimedio, disciplinato dall'art. 2286 cod.civ., viene a determinare la cessazione della qualità di socio in capo all'escluso, il secondo, regolato invece dall'art. 2319 cod.civ. in materia di accomandita semplice, cagiona la perdita della mera carica di amministratore.
In relazione alla possibilità di escludere l'unico accomandatario si fronteggiano due opinioni: a parere di alcuni il procedimento da seguire sarebbe quello di cui all'art. 2287 III comma cod.civ. (ricorso all'autorità giudiziaria). Secondo il provvedimento in parola invece è sufficiente fare riferimento alla regola ordinaria di cui all'art. 2286 cod.civ..

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