Tribunale di Milano del 1993 (21/10/1993)


Costituisce modificazione del contratto sociale e necessita, pertanto, dell'adesione di tutti i soci la delibera di esclusione dell'accomandatario nominato amministratore nell'atto costitutivo; tale esclusione richiede, comunque, in quanto comporta il venir meno del rapporto gestorio, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2319, codice civile. Nonostante la cessazione della materia del contendere a seguito della revoca della delibera impugnata la validità della stessa deve essere valutata, in mancanza di accordo tra le parti ai fini della condanna alle spese giudiziali secondo il criterio della soccombenza virtuale.

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