I diritti di controllo dei soci accomandanti



Ai sensi del II e del III comma dell'art. 2320 cod. civ. i soci accomandanti possono, se i patti sociali lo consentono, compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso ad essi compete il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, potendo altresì controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società. Mentre la prima regola evoca alcuni poteri facoltativi, la seconda ne impone imperativamente altri, che non potrebbero essere fatti venir meno neppure per effetto di clausole divergenti dei patti sociali (cfr. tuttavia nel senso che tali poteri debbano essere temperati in modo tale da non risultare ostruzionistici: Tribunale di Fermo, 27 settembre 2016).

Che cosa importa il diritto di consultare i libri ed i documenti sociali? Non è pacifico, in particolare, se ai soci accomandanti competa altresì il diritto ad approvare il bilancio nonchè quello di impugnarlo. Secondo un'opinione l'approvazione del bilancio costituisce una delle prerogative proprie degli accomandatari, venendo a concretizzarne l'attività di gestione. Ne segue che, nell'ipotesi in cui tale a tale attività dovesse concorrere l'accomandante, la di lui condotta integrerebbe un'immistione, con la conseguente applicazione del I comma dell'art. 2320 cod. civ. nota1. In senso contrario si è rilevato come debba essere distinta l'approvazione del bilancio quale mero documento contabile rispetto alla programmazione ed all'indicazione della politica economica e commerciale della società. Solo in relazione a quest'ultimo aspetto sarebbe precluso ogni intervento dei soci accomandanti, i quali invece ben potrebbero, con riferimento al primo aspetto, esprimere la propria voce nota2. Questa appare la costruzione più ragionevole, tenuto conto del fatto che il socio accomandante è stato addirittura ritenuto responsabile per aver omesso di controllare le risultanze contabili della società dalle quali sarebbe scaturito per lui un maggiore reddito, con la conseguente insorgenza di una sua responsabilità ai fini fiscali (Cass. Civ. Sez. I, 2899/02).
Talvolta i patti sociali prevedono espressamente la sottoposizione del rendiconto e del bilancio alla approvazione anche dei soci accomandanti. E' stato deciso in detta ipotesi che la mancata approvazione in difetto di adeguata informazione da parte dell'accomandatario, rende illegittima l'esclusione decisa a carico degli accomandanti che si erano rifiutati di assumere parte all'adunanza fissata a tal fine (Cass. Civ., Sez. I, 10715/2016).

Per quanto attiene all'impugnazione, è invece comunemente accolta la conclusione secondo la quale l'accomandante ben potrebbe contestare il bilancio sotto il profilo della falsità o della illegittimità. La legittimazione passiva deve in tal caso essere individuata in capo alla stessa società, dotata di autonoma soggettività giuridica (Cass. Civ., Sez. I, 4648/86).

Note

nota1

Galgano, L'impresa, la società in genere, le società di persone, Padova, 1994, p. 121.
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nota2

Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 493. Cfr. anche Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, pp. 200 e ss., secondo il quale sarebbe chiara l'intenzione della legge di approntare con il III comma dell'art. 2320 cod. civ. per gli accomandanti una disciplina sostitutiva dell'art. 2261 cod. civ., norma che verrebbe ad applicarsi ai soci accomandatari eventualmente privi del potere di amministrazione in forza del rinvio di cui all'art. 2315 cod. civ.. In definitiva il potere degli accomandanti si sostanzierebbe in un controllo di carattere formale del bilancio, dovendo per effetto la relativa approvazione possedere analoga natura.
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Bibliografia

  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Delle società di persone, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • GALGANO, L'impresa, la società in genere, le società di persone, Padova, 1994

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