Cass. civile, sez. II del 1982 numero 2960 (12/05/1982)


La conversione in società di persone di una comunione incidentale ereditaria di azienda (e di ogni altra analoga comunione, qualunque ne sia l' origine) configura un negozio giuridico plurilaterale integrante un contratto (sola possibile fonte della società), soggetto come tale, ai sensi dell' art. 1323 cod. civ., alle norme generali dettate per i contratti nel secondo titolo del quarto libro di detto codice, con la conseguenza che il conferimento (traslativo) dell' immobile comune o del diritto di relativo godimento ultranovennale o a tempo indeterminato, in difetto di stipulazione per iscritto (e di sua desumibilità da prova scritta), è affetto, a norma dell' art. 1350 cod. civ., da invalidità, riflettentesi, in virtù del successivo art. 2251, sul contratto di società. Peraltro, l' invalidità del conferimento della proprietà o del qualificato godimento dell' immobile in comunione e dei mobili ad esso pertinenti non esclude l' attuazione, da parte dei coeredi, della gestione in comunione, nel comune nome ed interesse, di un' impresa avente come strumento tali beni (in ordine ai quali i coeredi stessi hanno piena facoltà di diretta o indiretta utilizzazione), ovvero la costituzione fra questi ultimi di una società personale avente nel patrimonio altri beni, e non quelli anzidetti, anch' essi tuttavia utilizzati legittimamente (in rapporto di alterità al riguardo della loro appartenenza), in forza della permanente loro qualità di oggetto della comunione incidentale ereditaria.

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