Cass. civile, sez. II del 1980 numero 1592 (10/03/1980)


Il contratto plurilaterale, cui è applicabile la disciplina degli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466 cod. civ., è caratterizzato dallo scopo comune di tutti coloro che vi partecipano, per modo che non rientrano nella predetta categoria, ancorché una parte contraente sia costituita da più persone intervenute nel contratto e rappresentanti un unico centro di interessi, i contratti di scambio con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione di un contraente è compiuta esclusivamente per la soddisfazione dell' interesse dell' altro. Ne deriva che nell' ipotesi di preliminare di vendita in cui la parte promittente venditrice sia costituita da due persone (anche se ognuna di esse titolare di un distinto diritto sullo stesso oggetto) per stabilire se l' annullamento del vincolo assunto da uno dei contraenti si estenda o meno all' intero contratto, la norma da applicare è non già l' art. 1446 cod. civ., sibbene l' art. 1419 cod. civ. (dettato per l' ipotesi di nullità ma applicabile anche in caso di annullamento) occorrendo perciò accertare non se la partecipazione del soggetto riguardo al quale l' annullamento è stato pronunciato doveva ritenersi essenziale allo scopo che le parti intendevano realizzare come nei contratti plurilaterali, bensì se i contraenti lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dall' annullamento.

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