Cass. civile, sez. I del 2008 numero 16576 (18/06/2008)


La ricognizione di debito non rappresenta una fonte autonoma di obbligazioni ma ha solo l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Affinché, pertanto, la dichiarazione unilaterale con cui taluno si riconosce debitore possa esplicare i suoi effetti è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore, con l'intento di costituirsi debitore del destinatario di essa e con la conseguente produzione dei suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario riconosciuto creditore. La delibera, con cui la Giunta municipale di un Comune approvi i conteggi presentati dall'impresa appaltatrice di un'opera, non è suscettibile di integrare una ricognizione di debito, in quanto essa consiste in un atto meramente interno della P.A., non proveniente dall'organo investito della rappresentanza legale dell'ente e, perciò, non idonea a produrre effetti negoziali nei confronti di esso; a tale delibera non può neppure riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, allorché sia accertato che, oltre a non provenire da organo che abbia la cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, non sia destinata direttamente al creditore e non abbia attitudine ad indurre l'affidamento di questi su un comportamento in buona fede dell'ente.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2008 numero 16576 (18/06/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti