Cass. civile, sez. III del 1987 numero 567 (22/01/1987)


La promessa unilaterale di pagamento titolata - in cui, cioè, è menzionata la causa debendi della prestazione promessa - rientra nella disciplina prevista dall' art.. 1988 cod. civ. e costituisce una dichiarazione ricettiva di volontà - non già di scienza - emessa nell' ambito dell' autonomia negoziale del soggetto e strettamente collegata ad altre relazioni esistenti tra promittente e promissario, costituenti l' indispensabile base ed il fondamento della dichiarazione. Essa ha come effetto l' astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che sul promissario grava soltanto l' onere di provare l' esistenza della promessa unilaterale e non pure del rapporto giuridico che sta a fondamento di essa.

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