Capacità di succedere dello scomparso o dell'assente



L'art. 70 cod.civ. si occupa, conformemente alla titolazione, della successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza, tale lo scomparso o l'assente. L'utilizzo del condizionale costituisce l'indice del contenuto stesso della norma. Quando s'apre una successione in relazione alla quale sarebbe beneficiato una persona di cui si ignora l'esistenza in vita, la devoluzione opera a favore di coloro cui sarebbe spettata in mancanza della detta persona. E' fatta salva espressamente l'operatività della rappresentazione. La norma implica dunque che, ad eccezione per l'appunto del diritto di rappresentazione, l'eredità spetti non già agli eredi dell'assente o dello scomparso, bensì agli eredi del de cuius nota1.

La disposizione in commento è stata talvolta interpretata in chiave di negazione in capo all'assente ed allo scomparso della capacità di succedere a causa di morte nota2. E' tuttavia da tempo che in dottrina è stata chiarita la valenza eminentemente probatoria della norma. Essa null'altro implica se non una pedissequa applicazione del generale principio posto dall'art. 2697 cod.civ. in tema di onere della prova nota3. Non è dato di conoscere se lo scomparso (o l'assente) sia o meno in vita: per questi motivi la legge dispone che la devoluzione abbia luogo in favore di chi sarebbe chiamato in difetto di costui. E' tuttavia salva la possibilità per il soggetto che ritornasse alla ribalta di manifestarsi quale erede, recuperando, in forza della petitio hereditatis, quanto oggetto della delazione in suo favore. E' propriamente per questo motivo che l'ultimo comma dell'art. 70 cod.civ. apri prevede espressamente che i beneficiari della successione siano anzitutto tenuti a redigere l'inventario e a prestare cauzione nota4.

Note

nota1

Occorre tuttavia notare che la norma in questione, laddove fa salvo il diritto di rappresentazione, sembrerebbe derogare rispetto al principio generale secondo il quale la sostituzione prevale sulla rappresentazione. In realtà una siffatta interpretazione non sarebbe in alcun modo giustificata. Si può al riguardo condividere l'opinione di quanti sostengono che con tale inciso il legislatore abbia inteso esclusivamente risolvere in senso affermativo una vecchia questione che si era posta all'attenzione degli interpreti nella vigenza del codice del 1865. Si disputava infatti se anche l'assenza potesse essere considerata un presupposto della rappresentazione (cfr. Romagnoli, Delle persone e della famiglia. Assenza. Ragioni eventuali della persona di cui si ignora l'esistenza, in Comm. cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p.427).
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nota2

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.80.
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nota3

Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt. 456-511), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1997, p.151; Coviello, Diritto successorio, Bari, 1962, p.273; Cariota Ferrara, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977, p.294.
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nota4

Si ritiene cioè che queste costituiscano mere misure cautelari disposte a favore dell'assente per il caso in cui abbia a ritornare: Dogliotti-Figone, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.I, Torino, 1997, p.255.
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Bibliografia

  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • COVIELLO, Diritto successorio, Bari, 1962
  • DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1997
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • ROMAGNOLI, Delle persone e della famiglia.Assenza.Ragioni eventuali della persona di cui si ignora l'esistenza, Bologna-Roma, Comm. cod.civ., 1970

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