Mutuo di scopo volontario



L'operazione di finanziamento che le parti abbiano prospettato come legata all'impiego della somma erogata ad un determinato scopo deve essere assoggettata ad indagine con riferimento alle specifiche pattuizioni ed alla dinamica negoziale che venga concretamente ad assumere nota1.

In generale, il mutuo di scopo si configura come operazione di finanziamento atipica, che può giungere al punto da essere contrassegnata da un concreto potere di ingerenza del mutuante in ordine all'utilizzo di quanto mutuato (Cass.Civ., Sez. III, 12123/90 ). E' addirittura possibile che il venir meno della speciale finalità determini la nascita dell'obbligazione restitutoria a carico del mutuatario (Cass.Civ., Sez. I, 2876/88 ).

Da un lato il perfezionamento del contratto di finanziamento interviene per effetto del mero raggiungimento del consenso tra le parti (essendo dunque privo della realità che contrassegna la figura di cui all'art. 1813 cod.civ.), dall'altro l'elemento del sinallagma risulta direttamente influenzato dalla destinazione e dal perseguimento del fine speciale in vista del quale l'erogazione è intervenuta. E' tuttavia ben possibile che il contratto mantenga la propria configurazione reale e che la clausola di speciale destinazione della somma assuma una differente rilevanza, ad evento condizionale, oppure degradando a semplice motivo, a disposizione modale, ovvero ad un intento secondario, senza che possa incidere nel senso dell'eventuale risoluzione del contratto nota2.

A questo proposito è fondamentale interpretare il regolamento negoziale, alla stregua dell'intento dei contraenti, con particolare riferimento all'interesse del mutuante in ordine all'impiego di quanto oggetto della contrattazione.

Nell'ambito del mutuo di scopo volontario può essere compreso il mutuo che venga erogato all'impresa costruttrice di un complesso immobiliare, la cui garanzia ipotecaria è in grado di prevalere, quanto a grado di preferenza, rispetto al privilegio speciale immobiliare vantato dal promissario acquirente di una porzione immobiliare in costruzione il cui contratto preliminare sia stato trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis cod.civ. nota3.

Note

nota1

Si tratta di un contratto atipico che, come tale, deve essere valutato sotto il profilo di meritevolezza ex art.1322 cod.civ.: cfr. Zimatore, Il mutuo di scopo, Padova, 1985, p.238.
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nota2

E' chiaro che in questi casi non si potrà parlare di mutuo di scopo, richiedendo questa figura che la specifica utilizzazione della somma si traduca in una clausola di destinazione in grado di penetrare nello schema causale del contratto concluso: cfr. Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, Torino, 1999, p.603.
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nota3

Così Dolzani, La trascrizione del contratto preliminare, in Notariato, 1997, n.4, p.389 e ss.
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Bibliografia

  • DOLZANI, La trascrizione del contratto preliminare, Notariato, 1997
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • ZIMATORE, Il mutuo di scopo, Padova, 1985

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