Il mutuo: nozione ed elemento causale



Il mutuo costituisce il paradigma dei contratti di credito nota1 .
Ai sensi dell'art. 1813 cod.civ. il mutuo consiste nel contratto con il quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Colui che dà a mutuo le cose viene appellato mutuante, chi invece le riceve con l'obbligo di restituzione mutuatario.
La finalità pratica della figura consiste nell'assicurare al mutuatario la disponibilità piena delle cose mutuate, trasferendone a costui la proprietà (art. 1814 cod.civ. ).
I nodi fondamentali consistono nel requisito della realità e nella natura gratuita ovvero onerosa del mutuo: nel primo caso il mutuatario deve semplicemente restituire al mutuante il tantundem eiusdem generis ; nel secondo anche gli interessi. Mentre il previgente codice civile del 1865 prevedeva quale regola la gratuità, secondo l'attuale codice del 1942, al contrario, il mutuo si presume oneroso (art. 1815 cod.civ.).
Nel mutuo gratuito, come è evidente, viene soddisfatto unicamente ed esclusivamente l'interesse del mutuatario ad ottenere la disponibilità di quanto ne è oggetto (caratterizzandosi la posizione del mutuante in funzione del mero diritto alla restituzione entro i termini e le modalità convenute), nel mutuo oneroso la funzione pratica ha a che fare con un meccanismo corrispettivo.
Da un lato infatti v'è l'interesse da parte del mutuatario di avere a disposizione una somma di denaro o una quantità di cose fungibili, dall'altro esiste l'interesse del mutuante di lucrare interessi, mettendo a frutto nel modo più vantaggioso possibile le somme o le cose di cui vanta la disponibilità. Un limite in questo senso si rinviene oggi nelle norme che fissano la misura usuraria degli interessi.
Svolte queste premesse, non si può comunque accettare la teoria secondo la quale la causa del mutuo consisterebbe nello scambio di una cosa presente (la somma o le cose fungibili date a mutuo) verso una cosa futura (vale a dire la restituzione del tantundem)nota2 .
E' chiaro che sarebbe un controsenso sostenere che Tizio mutua a Caio 100 in quanto e allo scopo di ottenere la restituzione di 100 dopo un annonota3 .
Questo meccanismo non fa altro se non mettere in luce la natura restitutoria del mutuo, cosa che ha consentito ad una parte della dottrinanota4 di configurare il medesimo come contratto "unilaterale". Che significato ha questa locuzione?
Stante la realità del contratto di mutuo, il quale si perfeziona con la dazione di quanto ne è l'oggetto, in esito alla stipulazione rimane soltanto l'obbligazione del mutuatario relativa alla restituzione del bene, mentre il mutuante non è obbligato a tenere nessuna particolare condotta. Una sinallagmaticità si può rinvenire soltanto nel mutuo oneroso, nel quale a fronte dell'erogazione delle somme è imposto al mutuatario, oltre all'obbligo di restituzione, l'obbligo di corrispondere al mutuante gli interessi, i quali costituiscono il corrispettivo della temporanea privazione delle cose fungibili trasferite.
Che cosa dire in tema di elemento causale del mutuo gratuito?
Secondo un'opinione nota5 la causa dovrebbe essere rinvenuta nell'effetto favorevole che il mutuante arreca al mutuatario facendogli godere i beni (le somme, le cose fungibili) che ne sono l'oggetto. Occorre tuttavia rilevare che questa tesi può essere accolta soltanto utilizzando una nozione atecnica di godimento: in esito al perfezionamento del contratto infatti viene trasferita la proprietà delle cose consegnate al mutuante, che non è semplicemente titolare di un diritto reale di godimento bensì, più radicalmente, della proprietà stessa delle cosenota6 . Tra l'altro, una volta che le cose vengono date al mutuatario, è del tutto indifferente l'utilizzo che costui ne faccia (con la significativa eccezione del mutuo di scopo, che verrà preso in considerazione apposita). Costui potrebbe addirittura distruggerle: in ogni caso dovrà restituire un'analoga quantità di cose dello stesso genere nel termine stabilito.
Sembra dunque più appropriato agli effetti giuridici che si producono configurare il mutuo gratuito come contrassegnato da una causa che, seppure non possa essere definita liberale nota7 (poiché, secondo l'opinione tradizionale non v'è un arricchimento cui faccia riscontro un depauperamento), gli si avvicina notevolmente: non v'è chi non veda che concedere una certa somma di denaro in prestito per un certo periodo di tempo importa la rinunzia a percepire gli interessi per lo meno nella misura minima generata dalla giacenza in un conto corrente bancario.

Note

nota1

Accanto al mutuo si pongono ulteriori contratti qualificati dalla funzione creditizia: si pensi all'apertura di credito, allo sconto, all'anticipazione bancaria, al deposito irregolare.
top1

nota2

Si tratta della tesi sostenuta da Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, oggi non più accolta.
top2

nota3

Analogamente Teti, Il mutuo, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.659. E' evidente che l'idea dello scambio non riesce a dar conto dei diversi interessi che le parti si propongono di soddisfare; infatti, sebbene al mutuatario i beni interessino attualmente, non può certo dirsi che al mutuante interessi ricevere beni futuri (così Simonetto, I contratti di credito, Padova, 1953, p.32).
top3

nota4

Luminoso, I contratti tipici e atipici, Milano, 1995, p.689 e Grassani, voce Mutuo, in N.sso Dig. It., p.1050.
top4

nota5

Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1986, p.649 e Carresi, Il comodato, il mutuo, in Trattato di dir. civ., dir. da Vassalli, Torino, 1957.
top5

nota6

Il mutuo è un contratto traslativo della proprietà, come risulta espressamente dall'art.1814 cod.civ.. Il mutuante trasferisce al mutuatario la proprietà delle cose, il quale deve restituire la stessa quantità di cose, eventualmente maggiorata dagli interessi. Cfr. per tutti Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.622.
top6

nota7

Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.III, Genova, 1980, p.476.
top7

Guide operative pratiche


Bibliografia

  • CARNELUTTI, Teoria generale del diritto , Roma, 1946
  • CARRESI, Il comodato, il mutuo, Torino, Trattato Vassalli, 1957
  • GRASSANI, Mutuo (dir.civ.), N.Dig.It., 1964
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • SIMONETTO, I contratti di credito, Padova, 1953
  • TETI, Il mutuo, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, XII, 1985
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1991

Prassi collegate

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Il mutuo: nozione ed elemento causale"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti