Cass. civile, sez. I del 1998 numero 7116 (21/07/1998)


Il momento perfezionativo del negozio di mutuo (contratto reale ad efficacia obbligatoria) coincide, di regola, con la cd. "traditio" - con la consegna, cioè, del denaro (o di altra cosa fungibile) al mutuatario che ne acquista la proprietà -, ovvero con il conseguimento della disponibilità giuridica della "res" da parte di quest' ultimo, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l' uscita della somma dal proprio patrimonio e l' acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Il cd. "contratto di finanziamento" (o mutuo di scopo, legale o convenzionale)E', per converso, fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, che (al pari dell' apertura di credito) assolve essenzialmente funzione creditizia, con la conseguenza che, specie nella ipotesi di finanziamento legale (nel quale sono già individuati i soggetti erogatori ed i beneficiari del finanziamento), la consegna della somma da corrispondere, normalmente per stati di avanzamento, e con contestuale controllo della progressiva realizzazione dello scopo, rappresenta l' esecuzione dell' obbligazione principale, anziché (come nel mutuo) l' elemento costitutivo del contratto, onde "l' appartenenza della intera somma, salvo i ratei già materialmente riconosciuti e corrisposti, è riferibile non al soggetto finanziato ma all' ente finanziatore. (Nella specie, a maggior garanzia dell' osservanza degli obblighi convenuti con riferimento all' impiego della somma oggetto del mutuo di scopo, questa era stata costituita in deposito presso un terzo di comune gradimento delle parti, con impegno dell' istituto finanziatore al successivo svincolo, "a suo giudizio esclusivo", in relazione allo stato di avanzamento ed alla tipologia delle iniziative in concreto adottate dal finanziato).

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