Mutuo di scopo legale



Notevolissima è la congerie di disposizioni normative che prevedono l'erogazione di credito, spesso agevolato, finalizzata ad uno specifico impiego delle somme mutuate. Spesso si tratta del finanziamento di attività di impresa (agricola, industriale: cinematografica, alberghiera, più in generale produttiva). Talvolta è difficile la stessa qualificazione in chiave di mutuo di scopo (Cass.Civ., Sez. I. 11038/91).

E' ormai tramontata l'opinione meno recente in forza della quale il mutuo di scopo legale sarebbe stato pur sempre da qualificare in chiave di un'ordinaria stipulazione di mutuo, spesso avente natura preliminare ex art. 1822 cod.civ., in relazione alla mancata consegna della cosa che sarebbe seguita in esito all'accertamento del compimento di determinate operazioni funzionali al perseguimento dello specifico fine in vista del quale l'operazione di finanziamento veniva posto in essere nota1. Prevale ormai l'opinione in forza della quale il mutuo di scopo legale consisterebbe in una fattispecie di finanziamento atipica la cui dinamica negoziale si impernia in genere sul semplice raggiungimento del consenso espresso dalle parti per iscrittonota2 .

Occorre tuttavia fare avviso circa l'avventatezza di eventuali generalizzazioni: con la locuzione "mutuo di scopo legale" in realtà si evoca una miriade di fattispecie assai diverse l'una rispetto all'altra, in dipendenza della normativa specifica e sovente assai dettagliata che presiede ogni singolo intervento del legislatore. In via di sintesi è difficile andare oltre notazioni di segno semplicemente descrittivo, dovendosi rilevare l'essenzialità della considerazione della figura soggettiva del mutuatario, sempre qualificata dall'appartenenza ad una specifica categoria produttiva, spesso in concomitanza al possesso di requisiti peculiari (come l'iscrizione ad appositi albi per categorie di appalti, la riconducibilità ad un determinato ambito territoriale, etc.)nota3. Frequentemente sono previsti controlli quantitativi e/o qualitativi dell'avanzamento dei lavori, in relazione ai quali intervengono erogazioni a tranches. Talvolta il finanziamento è garantito da cause legittime di prelazione ad hoc , in diretta considerazione della causa del credito, come nel caso di privilegi speciali, i quali non vengono meno neppure quando dovesse constatarsi il mancato perseguimento dello scopo dell'erogazione (Trib. di Roma 17/06/1995 ).

Altre volte l'operazione assume una portata complessa. Da un lato si pone un istituto di credito che provvede ad effettuare l'erogazione del finanziamento e ad intrattenere il rapporto di natura creditizia con il percettore delle somme, dall'altra si rinviene una parte pubblica che delibera la concessione delle speciali provvidenze (contributi in conto capitali, decurtazione degli interessi in relazione a peculiari sovvenzioni) in favore del mutuatario. La disciplina di tali rapporti viene per lo più minuziosamente regolamentata dalla legislazione speciale, anche se le posizioni soggettive scaturenti da tale complessa fattispecie sono state configurate nei termini del diritto soggettivo e non già di meri interessi legittimi (Cass.Civ., Sez. Unite, 13046/97). La giurisprudenza ha messo a fuoco la peculiare struttura di tali fattispecie, in cui coesistono due rapporti. Il primo, principale, intercorrente tra istituto finanziatore e soggetto finanziato; il secondo, accessorio, tra l'istituto e la parte pubblica in forza del quale l'ente si accolla una quota parte degli interessi in funzione della realizzazione di un preciso scopo a fronte del quale la somma viene mutuata. Il detto rapporto di ausilio possiede una funzione accessoria, di modo che l'eventuale caducazione di esso in conseguenza della mancata realizzazione di quanto stabilito, lascia integro il rapporto principale, con la conseguente trasformazione del finanziamento da "agevolato" in "ordinario".(Cass. Civ., Sez. I, 1369/2016).

Note

nota1

Si sarebbe potuto casomai parlare di un "sottotipo" del contratto di mutuo operante attraverso il meccanismo della condizione risolutiva, il cui evento sarebbe consistito nella mancata esecuzione dell'intervento programmato con l'indicazione dello scopo. In definitiva, se il mutuatario avesse realizzato quanto stabilito in fase di preliminare, si sarebbe addivenuti alla stipulazione del mutuo, inteso come contrattazione definitiva, qualificata dalla consegna del denaro; qualora, in senso contrario, il programma fosse risultato inattuato, risoltosi retroattivamente l'impegno preliminare, la vicenda negoziale si sarebbe conclusa (così Fragali, Del mutuo, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1966, p.69; Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Trattato di dir.civ., dir. da Grosso e Santoro-Passarelli, Milano, 1972, p.78; Galasso, Mutuo e deposito irregolare , Milano, 1968, p.65).
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nota2

In questo senso Clarizia, I contratti di finanziamento, Torino, 1989, p.420; Allegri, Credito di scopo e finanziamento bancario alle imprese, Milano, 1984, p.52; Rispoli Farina, Il mutuo di scopo, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.720, i quali sottolineano la circostanza che le leggi sul credito speciale non dettano una disciplina completa, descrittiva del tipo. E' stato altresì sostenuto (Mastropaolo, I contratti reali, in Trattato di dir.civ., dir. da Sacco, vol.VII, Torino, 1999, p.602) che, mentre nel mutuo di scopo volontario dovrebbe ravvisarsi una fattispecie negoziale atipica, in quello di scopo legale potrebbe riconoscersi una tipicità legale, in considerazione della disciplina normativa legalmente prevista per ciascuno di essi. A questo proposito però discusso (sul punto si veda Buonocore, Profili privatistici del mutuo agevolato, in Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all'industria, a cura di Costi e Libertini, Milano, 1982, p.263; Zimatore, Il mutuo di scopo, Padova, 1985, p.216) è se debba ravvisarsi una disciplina omogenea e generale per tutti i contratti di mutuo di scopo legale o se occorra limitarsi a delineare una pluralità di figure variabili a seconda della specifica normativa per ciascuna figura determinata. E' tuttavia il caso di rilevare che, stante la assoluta disorganicità e varietà delle leggi che prevedono i mutui di scopo, diventa quasi impossibile individuare una disciplina unitaria, come è dimostrato dal fatto che le diverse figure possono variare anche in maniera significativa sul piano del contenuto. Sembra perciò più corretto qualificare la generale figura del mutuo di scopo legale in chiave di atipicità della stessa (Mazzamuto, voce Mutuo di scopo, in Enc.giur.Treccani, vol.XX, 1990, p.8).
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nota3

Così anche Nivarra e Romagno, Il mutuo, Milano, 2000.
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Bibliografia

  • ALLEGRI, Credito di scopo e finanziamento bancario alle imprese, Milano, 1984
  • BUONOCORE, Profili privatistici del mutuo agevolato, Milano, Prob.giur. a cura di Costi e Libertini, 1982
  • CLARIZIA, I contratti di finanziamento: leasing e factoring, Torino, 1989
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • GALASSO, Mutuo e deposito irregolare. la costituzione del rapporto, Milano, I, 1968
  • GIAMPICCOLO, Comodato e mutuo, Milano, Tratt.dir.civ. Grosso Santoro Passarelli, 1972
  • MASTROPAOLO, I contratti reali, Torino, Tratt.dir.civ.dir.da Sacco, 1999
  • MAZZAMUTO, Mutuo di scopo, Enc.giur. Treccani, XX, 1990
  • NIVARRA ROMAGNO, Il mutuo, Milano, 2000
  • RISPOLI FARINA, Il mutuo di scopo, Torino, Tratt.dir.priv.dir. da Rescigno, XII, 1985
  • ZIMATORE, Il mutuo di scopo, Padova, 1985

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