Legge regionale del 1986 numero 13 art. 8


CONCILIAZIONE
1. Al fine della sollecita definizione delle pratiche concernenti la liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di promiscuità, la regolarizzazione di occupazioni abusive nonché ogni altra questione attinente alla materia degli usi civici, viene promosso e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dal servizio regionale competente.
2. Ove penda procedimento avanti al commissario, il Servizio usi civici della Giunta Regionale tiene costantemente informato il commissario stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.

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